Cass. civile, sez. III del 1981 numero 1263 (04/03/1981)


Poiche - in tema di edilizia economica e popolare - l'art 26 della legge 8 agosto 1977 n 513, dopo aver vietato la cessione, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, fuori dai casi preveduti dalla legge, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed avere comminato le sanzioni a carico del concessionario, ha stabilito la nullita - che puo esser fatta valere da qualunque interessato ed è rilevabile d'ufficio dal giudice - degli atti compiuti in violazione di tale divieto, è da considerare invalido il contratto di sublocazione tra il concessionario-conduttore ed un terzo qualora l'ente concedente (nella specie,iacp) revochi l'autorizzazione alla sublocazione.

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