Cass. civile, sez. III del 1981 numero 1232 (03/03/1981)


Qualora in un contratto di compravendita i contraenti abbiano pattuito con precisione i prezzi della merce, specificandone l'importo in relazione alla qualita di essa ed in rapporto alla quantità di essa, non puo farvi ricorso ai criteri succedanei ed integrativi previsti dagli artt 1474 e 1561 cod civ relativi rispettivamente ai criteri da adottare per stabilire il prezzo delle cose, quando sia mancata la sua determinazione espressa mediante accordo fra le parti, nonchè alla modalità di applicazione di tali criteri nel caso particolare di somministrazione a carattere periodico.

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