Cass. civile, sez. III del 1980 numero 913 (09/02/1980)


Nell'ipotesi di furto in un appartamento, ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un'impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, è configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., la quale, presunta "iuris tantum", sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo obbligo di vigilanza, può peraltro essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l'evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato.

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