Cass. civile, sez. III del 1980 numero 605 (24/01/1980)


La presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dalla legge, può essere superata da una prova contraria che persuasivamente dimostri la gratuita del mandato: tale estremo può essere desunto anche dalle circostanze nelle quali il rapporto si è instaurato, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle prestazioni.

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