Cass. civile, sez. III del 1980 numero 4293 (05/07/1980)


Nell' ipotesi di contratto concluso per mezzo di rappresentante, l' accettazione dell' ordinativo da parte di costui pone in essere l' incontro dei consensi tra venditore e compratore, e la conclusione del negozio deve considerarsi avvenuta attraverso il consenso manifestato dalle parti presenti, non rilevando la clausola 'salvo approvazione della casa (cui è stato assegnato, nella specie, il valore della previsione di una facoltà di eventuale recesso del venditore rappresentato).

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