Cass. civile, sez. III del 1980 numero 3381 (22/05/1980)


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224 cod. civ. in riferimento all'art. 3 della costituzione sotto il profilo del trattamento differenziato che la norma istituisce fra i debiti di valuta e i debiti di valore per quanto concerne l'incidenza della svalutazione monetaria nel caso di mora del debitore, poiché la circostanza che il debito di valore ha per contenuto una prestazione la cui misura deve essere ragguagliata quantitativamente ad un valore astratto, onde essa va determinata in funzione del potere di acquisto della moneta, mentre il debito di valuta ha per oggetto una determinata quantità di denaro, fissata in funzione di strumento di scambio, giustifica, sul piano razionale, la diversa incidenza sulla prestazione della svalutazione monetaria in caso di tardivo adempimento a seconda che si tratti di debito di valore o di valuta.

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