Cass. civile, sez. III del 1980 numero 1838 (19/03/1980)


L' attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l' effettiva disponibilità puo realizzarsi o con l' interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o con l' interposizione reale, strumentale o non rispetto ad un negozio fiduciario. L' interposizione reale di persona da luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacche, mentre nella prima si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l' intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto. Da tale diversità consegue, in particolare, che colui il quale chieda l' accertamento in capo all' effettivo beneficiario del rapporto del diritto di proprietà su immobili acquistati per interposta persona non può provarne per testimoni l' acquisto - dovendo gli acquisti immobiliari essere rivestiti di forma scritta ad substantiam - neppure se sostenga l' illiceità dell' acquisto ed invochi, perciò, la libertà di prova ex art 1417 cod civ, poiche tale disposizione concerne soltanto la simulazione.

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