Cass. civile, sez. III del 1980 numero 1625 (11/03/1980)


Le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione di una società di capitali, fatta eccezione per la deliberazione aventi un oggetto impossibile o illecito, le quali sono espressamente dichiarate nulle dall'articolo 2379 cod.civ., sono impugnabili soltanto nei limiti e dai soggetti che abbiano un titolo di legittimazione ai sensi degli artt. 2377, 2378 e 2391 cod.civ. La rappresentanza giudiziale di una società di capitali può essere assunta in base a delega regolarmente conferita, anche da un soggetto diverso da quello che ne riveste la qualificia di rappresentante in conformità dello statuto, tranne che quest'ultimo non ne faccia espresso divieto.

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