Cass. civile, sez. III del 1980 numero 1543 (08/03/1980)


Il divieto sancito dall' art. 1229 cod. civ. di stipulare patti preventivi di irresponsabilita, trova la sua ratio nell' esigenza di non consentire la indiretta acquiescenza alla violazione di norme fondamentali per la convivenza sociale e di eliminare una remora alla colpa grave e al dolo. Tuttavia, detto divieto, essendo limitativo del generale principio dell' autonomia negoziale, non si estende ai patti con i quali si convenga il trasferimento ad altri dell' incidenza economica del danno, in quanto in tale ipotesi il patto non determina alcuna forma di irresponsabilita, ma riversa soltanto su di un altro soggetto le conseguenze patrimoniali dell' illecito, senza violare il diritto del danneggiato. (Nella specie, la suprema corte alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che non è vietata dall' art. 1229 cod. civ. la clausola di manleva con cui l' amministrazione delle ff ss, pur lasciando ferma la sua responsabilità verso i dipendenti dello appaltatore dei lavori da essa commessi per danni o infortuni occorsi nella prestazione dei lavori oggetto dell' appalto, a causa dello esercizio ferroviario o per qualsiasi altro motivo, abbia riversato sullo stesso appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilità).

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