Cass. civile, sez. III del 1979 numero 704 (31/01/1979)


Il pagamento con surrogazione, di cui all' art. 1203, n. 3, Cod. civ. ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue e il solvens si sostituisce al creditore originario subentrando nel medesimo rapporto.

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