Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4895 (22/09/1979)


L'affermazione della responsabilità del committente per i danni cagionati dal commesso non esige che questi sia munito di un potere rappresentativo del preponente, ma soltanto la sussistenza di un danno dovuto ad un comportamento illecito del preposto e un nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni a questo affidate e l'evento dannoso.Non integra mutamento di domande nel giudizio di appello, precluso dall'art. 345 c.p.c., la modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) d'imputabilità del comportamento del commesso, essendo detta definizione irrilevante ai fini della domanda proposta a norma dell'art. 2049 c.c.

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