Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4824 (20/09/1979)


“La disposizione dell' art. 643 Cod. pen. rientra fra le norme imperative alla cui violazione, ai sensi del primo comma dell' art. 1418 Cod. civ., consegue la sanzione della nullità (cosiddetta nullità virtuale) nonostante la mancanza di una specifica previsione legislativa. Pertanto, il contratto stipulato dall' incapace naturale, in rapporto al quale sia stata pronunciata condanna per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, è nullo, e non già annullabile ai sensi dell' art. 428 Cod. civ.”.

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