Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4799 (18/09/1979)


Mentre nella delegazione pura l' obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dai vizi dei rapporti sottostanti di valuta e di provvista, a meno che non ricorra la nullità della doppia causa, nella delegazione titolata, in cui si ha un più intenso vincolo dei rapporti di base, per l' esplicito riferimento ad essi fatto dai soggetti del negozio delegatorio, il debitore delegato può opporre al delegatario le eccezioni nascenti dal rapporto di valuta, relative cioè alla sussistenza del diritto di credito e non anche quelle attinenti al rapporto di provvista, salva l' ipotesi in cui sia stata conclusa una 'diversa pattuizioné (art. 1271 cod. civ.), in base alla quale la sorte del credito del delegatario venga vincolata alla validità del rapporto di provvista, cui egli era originariamente estraneo.

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