Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4382 (21/07/1979)


Il negozio indiretto, il quale è caratterizzato dall' adozione di uno strumento negoziale tipico per realizzare uno scopo diverso da quello che ne costituisce la causa, va distinto dagli effetti anomali o mediati che dalla stipulazione di un contratto tipico derivano come conseguenza collegata al mezzo tecnico adottato. Pertanto nell' ipotesi di alienazione delle quote di partecipazione ad una società di capitali, in cui si verifica anche il contestuale trasferimento della corrispondente porzione di patrimonio sociale - comprensiva di debiti o crediti - e degli immobili che eventualmente la compongono, tale trasferimento non costituisce l' effetto della stipulazione di un negozio indiretto, ma è una conseguenza della autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali.

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