Cass. civile, sez. III del 1978 numero 6141 (21/12/1978)


La responsabilità di un ente ospedaliero per i danni causati a un paziente dalle prestazioni mediche dei sanitari dipendenti è di natura contrattuale, poiché l' ente, obbligandosi ad eseguire le prestazioni, ha concluso col paziente un contratto d' opera intellettuale. Pertanto, nel settore chirurgico, quando l' intervento operatorio non sia di difficile esecuzione ed il risultato conseguitone sia peggiorativo delle condizioni finali del paziente, il cliente adempie l' onere a suo carico provando che l' intervento operatorio era di facile esecuzione e che ne è conseguito un risultato peggiorativo, dovendosi presumere l' inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del chirurgo; spetta, poi, all' ente ospedaliero fornire la prova contraria, cioè che la prestazione professionale era stata eseguita idoneamente e l' esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dall' esistenza di una particolare condizione fisica del cliente non accertabile con il criterio dell' ordinaria diligenza professionale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1978 numero 6141 (21/12/1978)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti