Cass. civile, sez. III del 1978 numero 2087 (04/05/1978)


Il requisito essenziale dell' azione generale di arricchimento - costituito dall' arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro, collegati da nesso di causalità - sussiste quando i due correlativi effetti dipendono da un fatto costitutivo unico; quando, invece, lo squilibrio patrimoniale tra due soggetti, ancorché ingiustificato, sia conseguenza di una serie di fatti distinti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive in modo del tutto indipendente l' uno dall' altro, viene meno il nesso di causalità fra l' impoverimento di un soggetto e l' arricchimento dell' altro e, con esso, il fondamento dell' indennizzo. (Nella specie l' arricchimento si era verificato a vantaggio di un terzo al quale era in realtà andato il profitto di un pagamento non dovuto, effettuato a un soggetto il quale l' aveva impiegato per un affare comune col terzo).

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