Cass. civile, sez. III del 1978 numero 102 (11/01/1978)


L' azione di nullità e la relativa eccezione, la quale può essere opposta a chiunque faccia valere pretese fondate su un atto nullo, sono logicamente e giuridicamente ben distinte dall' azione di ripetizione dell' indebito oggettivo, esercitata per il recupero della prestazione effettuata in base ad un negozio nullo. Ne consegue che, nell' ipotesi in cui venga emessa una cambiale in esecuzione di un negozio nullo, e quindi senza causa, l' obbligato che paghi la cambiale senza aver esercitato l' azione di nullità per ottenere la restituzione del titolo prima del pagamento, non ha altra azione se non quella di ripetizione di indebito oggettivo, la cui prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui è stato effettuato il pagamento non dovuto, non già dal momento in cui questo pagamento è stato semplicemente promesso con l' assunzione dell' obbligazione cambiaria conseguente all' emissione del titolo.

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