Cass. civile, sez. III del 1977 numero 745 (18/02/1977)


La rinunzia, quale espressione tipica dell' autonomia negoziale privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto, con il limite che non esistano divieti di legge ovvero che non si tratti di diritti indisponibili. L' accertamento in ordine alla sussistenza della volontà abdicativa e dei requisiti di validità è demandato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, se congruamente e correttamente motivato.

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