Cass. civile, sez. III del 1977 numero 5303 (07/12/1977)


L' art. 1298 cod. civ. - pur dettando una regola generale in tema di rapporti interni tra debitori o creditori solidali - è inapplicabile alle obbligazioni nascenti da fatto illecito, nelle quali l' onere che ciascun coobbligato è tenuto a sopportare nei confronti degli altri coobbligati è commisurato e proporzionato alla relativa colpa ed all' entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, nei casi di responsabilità dei proprietari di autoveicoli per i danni provocati da chi era alla guida degli autoveicoli medesimi, l' applicazione del principio della ripartizione dell' onere tra i coobligati, in proporzione della loro colpa, determina l' esclusione di ogni possibilita di attribuire al proprietario dell' autoveicolo una qualsiasi parte dell' onere nei rapporti interni con il responsabile diretto del fatto illecito,poiche solo all' azione colposa di quest' ultimo si ricollega la responsabilità, tanto che questa non può essere affermata se si esclude la colpa dell' autore diretto dell' illecito.

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