Cass. civile, sez. III del 1977 numero 2354 (08/06/1977)


Perché possa ravvisarsi l' adempimento del terzo, con effetto liberatorio del debitore, non basta un qualsiasi comportamento di persona estranea al rapporto obbligatorio, idoneo a soddisfare l' interesse economico del creditore, ma occorre che il terzo agisca con la consapevolezza di eseguire esattamente la prestazione per conto del debitore. (Nella specie, si è escluso che l' obbligo del conduttore di risarcire al locatore i danni arrecati alla cosa locata potesse ritenersi estinto per essere stati i danni stessi riparati da un successivo conduttore, che non conosceva il precedente conduttore, e non sia al corrente che quest' ultimo fosse tenuto a risarcire i suddetti danni).

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