Cass. civile, sez. III del 1977 numero 2202 (28/05/1977)


L'agenzia di viaggio turistica è un'impresa avente funzioni economiche che possono consistere non solo nella prestazione di un'attività di intermediazione tra le imprese di trasporto e la massa di coloro che fanno domanda dei relativi servizi, ma anche nell'organizzazione ed esecuzione, in nome e per conto proprio, di viaggi turistici attraverso mezzi presi a noleggio o mediante la opera di uno o più subvettori, nel qual caso essa stipula con i viaggiatori un vero e proprio contratto di trasporto, assumendo la veste di vettore. Nel caso, invece, in cui l'agenzia non assuma direttamente l'obbligo del trasporto nei confronti dei propri clienti, ma limiti la sua attività alla prestazione dell'assistenza turistica, si debbono distinguere due ipotesi: se fra i compiti dell'agenzia si considera essenziale quello della conclusione del contratto di trasporto per conto dei turisti, attribuendosi agli altri compiti un carattere meramente accessorio, il suddetto rapporto non può essere assunto che nello schema del mandato; se, invece si ha riguardo all'insieme delle operazioni svolte dalla agenzia nel predisporre i mezzi necessari per il compimento del viaggio organizzato, considerando quella diretta ad assicurare il trasporto dei viaggiatori non come la sola essenziale ai fini della assistenza turistica, ma come una delle varie attività da valutare sullo stesso piano delle altre in una visione unitaria dei compiti suddetti, la situazione presenta aspetti equiparabili a quelli propri dell'appalto di un servizio.Nel caso di agenzia turistica che stipula contratti di trasporto per conto dei suoi clienti, non può ritenersi sufficiente ad integrare la contemplatio domini la richiesta di emissione dei titoli di viaggio a diretto nome dei viaggiatori, giacchè tale richiesta non implica di per se che l'agenzia di viaggi, contrattando con l'impresa di trasporti, agisca nell'esercizio di un potere rappresentativo conferitogli dai viaggiatori. Non solo, infatti, il biglietto di viaggio rappresenta il titolo di legittimazione che consente al viaggiatore mandante di esercitare, in sostituzione del mandatario (art. 1705 Cod. civ.), il diritto di credito nei confronti del vettore; ma la titolarità dello stesso biglietto è acquistata dal viaggiatore in virtù della stipulazione del contratto di trasporto a suo favore.Nel mandato senza rappresentanza nessun rapporto si costituisce fra mandante e terzo, e il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di costui.

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