Cass. civile, sez. III del 1976 numero 4319 (18/11/1976)


La clausola di irrevocabilità della proposta contrattuale, qualora venga pattuita per un termine tale da comportare per il proponente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni alla controparte (nella specie, in quanto operava fino a dopo la scadenza del termine assegnato all' altra parte per l' esecuzione del contratto), rientra nell' ambito della previsione di cui all' art. 1341 secondo comma cod. civ., e, pertanto, è inefficace in difetto di specifica approvazione per iscritto.

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