Cass. civile, sez. III del 1976 numero 2718 (14/07/1976)


La vendita (rectius , somministrazione) con patto di esclusiva comporta sia la stipulazione di un sinallagma cosa-prezzo sia l'assunzione di una obbligazione di comportamento riguardante future prestazioni all'interno di singoli negozi dipendenti, ed opera a favore del venditore (somministrante) o del compratore (somministrato) nel senso che il primo, per effetto dell'obbligazione assunta, sia tenuto a rifornirsi di quanto forma oggetto del contratto esclusivamente presso il secondo o viceversa. Detta obbligazione di comportamento non deriva dallo schema tipico della compravendita-somministrazione, ma deve essere ricondotta ad un diverso schema causale (normalmente inquadrabile nel negozio di mandato), che concorre alla costituzione di un contratto misto, nel quale lo scambio cosa-prezzo tra determinati soggetti rappresenta nelle compravendite-somministrazioni future l'adempimento di un preesistente patto di esclusiva.Quest'ultimo, poi, deve formare oggetto di un preciso regolamento d'interessi, dettato in vista di future compravendite-somministrazioni, e deve risultare oggettivamente individuabile sul piano negoziale e, se oggetto di contestazione, deve costituire materia di una precisa e specifica indagine interpretativa del giudice di merito.

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