Cass. civile, sez. III del 1975 numero 590 (14/02/1975)


L' art. 61 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (sulla tutela delle cose in interesse artistico o storico), nel dichiarare nulli di pieno diritto le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere compiuti contro i divieti stabiliti dalla stessa legge, ovvero senza l' osservanza delle condizioni e modalità da questa prescritti, ricollega tale sanzione - per quanto attiene alle cose appartenenti ai privati che abbiano formato oggetto di notifica a norma del precedente art. 3 - al disposto dell' art. 30,che impone al proprietario o al detentore di tali cose di denunziare alla P.A. ogni atto che ne trasmetta in tutto o in parte la proprietà o la detenzione. Pertanto, nel mentre non sussiste un divieto assoluto di dare le suddette cose in locazione, il contratto locativo stipulato senza la previa denunzia prescritta dal citato art. 30, è affetta da nullità (da inefficacia) relativa, la quale non è deducibile dai contraenti, ma esclusivamente dalla P.A., nel cui esclusivo interesse è stata predisposta.

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