Cass. civile, sez. III del 1975 numero 3672 (29/10/1975)


Il principio secondo il quale l' inadempimento determina la risoluzione del contratto soltanto quando non sia di scarsa importanza va applicato avendo come criterio fondamentale di valutazione l' interesse dell' altra parte. Quindi, mentre non è giustificata rispetto alla norma dell' art. 1455 cod. civ. la distinzione fra obbligazioni principali ed accessorie, potendo rispetto a ciascuna prestazione l' inadempienza essere tale da giustificare la risoluzione, per converso anche l' inadempimento totale dell' unica prestazione non può considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante la risoluzione del contratto. Nella specie, in occasione di una divisione, per evitare l' interclusione di una particella di terreno, ne era stato concordato il trasferimento da un condividente all' altro, contro un certo prezzo. I giudici del merito, ritenuto che il trasferimento tendeva a realizzare una eguaglianza di quote piuttosto che uno scambio di cosa contro prezzo, e questo, benché non pagato, era stato tuttavia offerto dopo la domanda di risoluzione, avevano ritenuto l' inadempimento di scarsa importanza.

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