Cass. civile, sez. III del 1975 numero 208 (17/01/1975)


La garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta per un determinato periodo di tempo (art. 1512 cod. civ.), avente origine negoziale o eventualmente dagli usi, è un mezzo di rafforzamento della tutela del compratore, nel senso che si aggiunge alla garanzia, dovuta ex lege dal venditore, per vizi (art. 1490 cod. civ.) e alla responsabilità del venditore, stabilita dalla legge, per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod. civ.). Con la pattuizione della garanzia suddetta il venditore assicura al compratore il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta, e vi è tenuto indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento e qualunque essa sia, salvo che egli provi che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta dopo la conclusione del contratto o da un fatto proprio del compratore.Nell'ambito della loro autonomia negoziale, le parti possono convenire che la garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta sia subordinata all'osservanza, da parte del compratore, dei modi e dei tempi stabiliti nel contratto per il pagamento del prezzo. In tal caso, il compratore, in conseguenza di un cattivo funzionamento della cosa, non può pretendere la garanzia qualora, invocando il disposto dell'art. 1460 cod. civ., abbia sospeso l'adempimento della sua obbligazione avente per contenuto il pagamento del prezzo nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto: ciò è impedito sia dalla clausola suddetta, in certo senso analoga a quella limitativa della proponibilità delle eccezioni prevista dall'art. 1462 cod. civ., sia dal fatto che, stante l'ampia portata della garanzia in esame, dovuta per il solo fatto del cattivo funzionamento della cosa indipendentemente dalla sua causa, l'esistenza del cattivo funzionamento non significa di per se inadempimento del venditore. Esclusa la garanzia (negoziale) di buon funzionamento per effetto di quella clausola, il compratore può far valere, qualora ne ricorrano le condizioni, soltanto la garanzia legale per vizi e la responsabilità legale del venditore per mancanza di qualità promesse od essenziali, osservando i relativi termini di decadenza e di prescrizione ed incombendo a lui il relativo onere probatorio.

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