Cass. civile, sez. III del 1973 numero 579 (02/03/1973)


Il giudice di merito, adito per la invalidazione di una deliberazione di esclusione di un associato, può e deve valutare, ex art. 1455 cod. civ., ove si tratti di fatti imputabili a titolo di dolo o di colpa, se essi siano gravi e di non scarsa importanza, ma non può sindacare l' opportunità intrinseca della deliberazione di esclusione, dovendosi limitare ad accertare se si è verificato uno dei fatti previsti dalla legge o dall' atto costitutivo come cause dell' esclusione stessa.Poiché l' atto costitutivo del rapporto associativo riproduce la situazione caratteristica dei contratti sinallagmatici, qualora un associato non adempia agli obblighi che intervengono nel sinallagma (obbligo di contributo e divieto di compiere atti che contraddicono agli scopi e agli interessi associativi) l' associazione, in alternativa con il rimedio previsto dall' art. 24, terzo comma, cod. civ., può chiedere giudizialmente, in applicazione dell' art. 1453 cod. civ., la risoluzione del rapporto associativo nei riguardi dell' inadempiente, sempre che dell' inadempimento sussista la gravità sufficiente a norma dell' art. 1455 cod. civ.La norma dettata dall' art. 24 cod. civ. secondo cui gli organi associativi possono deliberare l' esclusione dell' associato per gravi motivi, per fatti cioè che risultano incompatibili con la permanenza dell' associato stesso nell' associazione, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute.

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