Cass. civile, sez. III del 1968 numero 327 (01/02/1968)


Per la validità ed efficacia della risoluzione per mutuo consenso di un contratto stipulato da una società in nome collettivo poi messa in liquidazione, non è necessario l'intervento del liquidatore ove al contratto solutorio partecipino tutti i soci i quali, dato lo speciale tipo di società sprovvista di personalità giuridica e nonostante il particolare status in cui essa si trova, conservano nella loro totalità integro il potere di sostituirsi al liquidatore, anche adottando deliberazioni eventualmente contrastanti con la liquidazione.

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