Cass. civile, sez. III del 1964 numero 09 (07/01/1964)


Il contrattto di rappresentanza regola i rapporti interni di gestione tra rappresentante e rappresentato, mentre la procura, quale atto unilaterale per la cui efficacia non occorre l'accettazione del procuratore, disciplina, invece, i rapporti esterni, ed è diretta ai terzi con i quali il rappresentante è destinato ad entrare in relazione per assolvere l'incarico assunto verso il rappresentato. Alloquando le condizioni gennerali del contratto, redatte su moduli o formulari, siano

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1964 numero 09 (07/01/1964)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti