Cass. civile, sez. III del 1962 numero 2613 (21/08/1962)


L'esercizio del diritto di prelazione dello stato sulle cose di interesse artistico e storico, di cui all'art.31 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, è configurabile soltanto in relazione ad una entità artistica o storica considerata nella sua interezza e mai su di una quota ideale di essa, non potendo aversi una comunione tra stato e privati, con la soggezione dello stesso bene a due diversi regimi giuridici di cui l'uno demaniale e l'altro privatistico.Il diritto di prelazione dello stato, di cui all'art. 31 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico ha una propria configurazione giuridica che si differenzia nettamente dalla prelazione legale, prevista e disciplinata dalle norme di diritto comune. Mentre nella prelazione in senso proprio il soggetto attivo esercitando il suo diritto, si pone in rapporto contrattuale rispetto al soggetto passivo, surrogandosi all'acquirente originario, nella prelazione, di cui alla legge n. 1089 del 1939, la stato agisce mediante l'esplicazione di un potere di supremazia e per il conseguimento di un interesse pubblico, quale la conservazione e il pubblico godimento di determinati beni, il cui trasferimento viene, pertanto, imposto al privato. Si tratta, quindi, di una forma di acquisto, che si attua non già attraverso un rapporto negoziale, ma per effetto di una manifestazione della potestà d'imperio dello stato.

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