Cass. civile, sez. II del 2016 numero 4206 (03/03/2016)



In tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147, lettera a), della legge notarile, prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico. Tale norma, infatti, legittimamente configura come illecito disciplinare condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e il prestigio della classe notarile, e ciò onde evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare, essendo d’altra parte la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione affidate ad una clausola generale il cui significato è compreso dalla collettività in cui il giudice disciplinare opera. (Fattispecie relativa ad un notaio a cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per non aver versato tempestivamente le imposte degli atti ricevuti).

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