Cass. civile, sez. II del 2015 numero 869 (20/01/2015)



La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria.

La destinazione industriale del fondo ai sensi dell'art. 1028 c.c., deve consistere in una utilità obiettiva e reale posta vantaggio di un fondo in corrispondenza di un peso imposto ad altro fondo di diverso proprietario, restando peraltro escluso, nella determinazione dell'utilità inerente alla servitù, ogni riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale del proprietario del fondo dominante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2015 numero 869 (20/01/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti