Cass. civile, sez. II del 2015 numero 8493 (27/04/2015)



Il procedimento disciplinare a carico dei notai si fonda sul principio accusatorio, di talché la prova degli addebiti contestati è posta a carico dell'organo che ha promosso il procedimento, mentre la prova della configurabilità di una circostanza esimente è a carico del professionista incolpato. Ne consegue che in ipotesi di contestazione concernente l'avvenuta redazione di un numero elevato di atti in sequenza, con tempi molto ravvicinati tra una stipula e l'altra, l'onere di provare la predisposizione del lavoro preparatorio e dei preventivi necessari contatti diretti con le parti, grava sul professionista, unico soggetto in grado di fornire la stessa.
A fronte della contestazione di un numero elevato di atti in sequenza, con tempi molto ravvicinati tra una stipula e l’altra, l’onere della prova della predisposizione del lavoro preparatorio e dei preventivi, necessari contatti diretti con le parti, gravava sul professionista, il quale è l’unico soggetto in grado di fornire tale prova, per il principio di prossimità della stessa.
La distinzione tra sanzioni che colpiscono l’irregolarità dell’attività tecnica del professionista, e sanzioni che colpiscono la violazione delle norme deontologiche, rende di per sé evidente che la regolarità degli atti non può dimostrare, neppure indirettamente, la conformità del comportamento del professionista ai doveri deontologici.

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