Cass. civile, sez. II del 2015 numero 8104 (21/04/2015)



Non può essere censurato il notaio per la redazione contestuale di due verbali di assemblea straordinaria se le società sono distinte e nel caso in cui la condotta sia occasionale. L'occasionalità della violazione delle regole professionali non discende dalla peculiarità del contesto in cui si inserisce il comportamento contestato, così come, specularmente, la non occasionalità non può derivare dal rilievo di stati soggettivi, quale la convinzione del notaio di avere agito legittimamente laddove ha violato regole deontologiche. La giurisprudenza del Collegio di legittimità interpreta l'espressione non occasionale nel senso che, ai sensi dell'articolo 147, lettera b), della legge notarile è sanzionabile la sistematica violazione delle regole deontologiche, e non un'isolata violazione.

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