Cass. civile, sez. II del 2015 numero 6925 (07/04/2015)




L’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale alla categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto da defunto (art. 737 c.c.) sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere. Poiché l’imposizione di un onere non snatura l’essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia. Poiché, tuttavia, l’onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia deve essere effettuata tenendo conto del valore dell’onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato.
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento dell’apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso.

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