Cass. civile, sez. II del 2015 numero 25547 (18/12/2015)



In tema di responsabilità disciplinare del notaio, risponde della violazione di cui all'art. 28, n. 3, della legge notarile n. 89/1913, il notaio che, dopo aver concluso quale promissario acquirente un preliminare di vendita immobiliare, riceva il conseguente atto definitivo di vendita, che, pur stipulato da un terzo quale parte compratrice, costituisce adempimento dell'obbligazione di concludere il negozio traslativo della proprietà assunta con il suddetto preliminare, ovvero vicenda estintiva della situazione giuridica obbligatoria da esso generata, sicché sussiste un interesse diretto del notaio alle disposizioni negoziate nel rogito, senza che assuma rilievo l'altruità delle somme versate a titolo di caparra in sede di preliminare, né la natura del rapporto esistente (nella specie, di convivenza) con il compratore al momento del rogito.

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