Cass. civile, sez. II del 2015 numero 10009 (15/05/2015)



Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: dal contratto di comodato (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda la consegna della cosa). In questo senso la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

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