Cass. civile, sez. II del 2014 numero 8735 (15/04/2014)




Nella prescrizione presuntiva, fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non è stata estinta: deve ritenersi che in mancanza dell’una o dell’altra prova è legittimo l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal cliente contro il provvedimento ottenuto dall’avvocato che accampa un credito professionale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 8735 (15/04/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti