Cass. civile, sez. II del 2014 numero 27432 (30/12/2014)



L'interversione della detenzione in possesso ove l'iniziale relazione con il bene derivi da un atto o fatto del proprietario-possessore richiede il compimento di idonei atti materiali di specifica opposizione a quest'ultimo, che non possono consistere nella mera condotta materiale di un terzo ex art. 1141 c.c., attesa la necessità, in ogni caso, di una causa traditionis tra il detentore non qualificato ed il possessore per conto del quale il primo detiene. Ne consegue che, con riguardo a dei terreni detenuti da un ex casellante, già per ragioni di servizio e poi a titolo precario, a fronte della dismissione della linea ferroviaria, non seguita dal recupero dei fondi stessi, la mera prosecuzione del pregresso rapporto di fatto da parte degli eredi non integra una idonea condotta del terzo, trattandosi di comportamento materiale neppure astrattamente idoneo a trasferire un diritto sul bene.

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