Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21854 (15/10/2014)



Con la domanda di risoluzione (giudiziale o di diritto), il contraente non inadempiente può chiedere – e di regola chiede – il risarcimento del danno. in questo caso, deve considerarsi domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’avvenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento. il principio è stato affermato dalle sezioni unite, che ha risolto un contrasto e superato l’orientamento secondo cui, anche dopo aver proposto la domanda di risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, la parte non inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal caso peraltro implicitamente rinunziando al risarcimento integrale e tornando ad accontentarsi della somma convenzionalmente predeterminata al riguardo. l’affermata incompatibilità strutturale e funzionale tra la domanda di ritenzione della caparra e quella di risarcimento del danno si traduce nella impossibilità di sostituire la seconda con la prima, ed, a monte, nella impossibilità di trasformare la domanda di risoluzione (giudiziale o di diritto) in quella di recesso. da tali affermazioni di principio discendono corollari in tema di proponibilità delle domande cosiddette riparatorie e di qualificazione delle stesse, dovendosi ritenere, in particolare, che: a) se la parte non inadempiente propone la sola domanda di risoluzione, non potrà integrare tale domanda con la richiesta di risarcimento del danno né con quella di ritenzione della caparra, trattandosi di domande nuove; b) se la parte non inadempiente formula richiesta di ritenzione (o di richiesta del doppio) della caparra, tale richiesta va qualificata come domanda di recesso, a prescindere dal nomen iuris utilizzato. E’ dunque il petitum sostanziale, che riflette l’interesse del contraente non inadempiente, a identificare la domanda come risolutoria ex art. 1453 c.c. o di recesso ex art. 1385 c.c. ciò, del resto, è coerente sia con la natura del recesso disciplinato dalla norma da ultimo citata – che configura una forma particolare di facoltà di risoluzione per inadempimento, in cui lo scioglimento del vincolo contrattuale non può prescindere dalla valutazione del giudice circa la non scarsa importanza dell’inadempimento – sia con il canone interpretativo costantemente affermato, secondo cui l’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito con il ricorso all’autorità giudiziaria.

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