Cass. civile, sez. II del 2014 numero 17494 (31/07/2014)




Nell'atto che riserva alla proprietà esclusiva di un condomino parti che dovrebbero considerarsi comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. in tanto può riconoscersi anche la creazione di un vincolo di destinazione a carico di tali parti in quanto ciò risulti da una manifestazione espressa in tal senso, diversamente deve ritenersi che la riserva comporta la attribuzione della proprietà piena. L'atto in questione, poi, dev’essere quello con il quale si è costituito il condominio, cioè il primo atto di alienazione da parte dell'unico proprietario originario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 17494 (31/07/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti