Cass. civile, sez. II del 2014 numero 12798 (06/06/2014)



La regola dettata dall'art. 1147 c.c., in base alla quale la buona fede è presunta e basta che vi sia al tempo dell'acquisto, prevede un principio di carattere generale ed è quindi applicabile anche alla fattispecie di cui all'art. 535 c.c.. Ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede - può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

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