Cass. civile, sez. II del 2014 numero 1170 (21/01/2014)



Viene punito con la sospensione il notaio che ometta di versare le imposte per gli atti da lui rogati, attraverso la procedura telematica. L'obbligo di pagamento immediato sussiste anche nel caso di utilizzo del procedimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463/1997, tanto più che il notaio riceve dal cliente la somma occorrente a tale finalità: sicché l'omesso controllo da parte del professionista sulla esistenza di adeguata provvista sul proprio conto corrente mina il rapporto fiduciario dell'Amministrazione finanziaria con il notaio.

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