Cass. civile, sez. II del 2013 numero 7791 (27/03/2013)



In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 c.c., secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsiasi interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse e, perciò, evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio, sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 1362, comma I, c.c., condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il Giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto.

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