Cass. civile, sez. II del 2013 numero 22977 (09/10/2013)




Il contratto con cui alcuni degli eredi fissano le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria (quomodo dividendum sit) ed assegnano a ciascuno la porzione spettantegli, vincolandosi all’osservanza del concordato assetto d’interessi, è valido in quanto, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione ereditaria, per la cui validità soltanto è richiesta la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione. In tale ipotesi si ha un contratto perfetto in tutti i suoi elementi essenziali, immediatamente vincolante ed efficace fra le parti contraenti e destinato a conseguire il suo effetto definitivo, consistente nello scioglimento della comunione ereditaria, mediante la successiva adesione dei coeredi assenti, senza che occorra alcun ulteriore accordo o un provvedimento giudiziale sostitutivo, perché l’attribuzione dei beni ereditari abbia luogo in conformità delle pattuizioni negoziali. Siffatta adesione – ove i contraenti non abbiano diversamente disposto – può essere utilmente manifestata fino a quando il vincolo obbligatorio derivante dal contratto non sia stato sciolto per effetto di un contrario comune accordo dei contraenti o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale di divisione che, essendo incompatibile con la ripartizione consensuale dei beni in esso prevista, ne renda impossibile l’estensione agli altri soggetti della comunione ereditaria.

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