Cass. civile, sez. II del 2012 numero 8490 (28/05/2012)




Ai fini della configurabilità di una scrittura privata (con cui, nella specie, l’autore aveva affermato che tutti i beni a lui intestati fossero di esclusiva proprietà della propria moglie) come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 c. c., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

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