Cass. civile, sez. II del 2012 numero 23199 (17/12/2012)




E' illegittima la decisione del giudice di merito di rigetto della domanda principale dell'un coniuge di condanna dell'altro al pagamento di metà del prezzo incassato per la vendita di beni comuni relativi ad un determinato immobile, considerandola alla stregua di una richiesta di scioglimento della comunione, pertanto inammissibile in assenza di una causa legale di scioglimento, avendo invero il convenuto reinvestito la predetta somma ricavata dalla cessione nell'acquisto di altro appartamento, ricadente al pari del primo nel regime di comunione legale dei coniugi. Siffatto ragionamento è, infatti, inficiato dall'evidente errore di aver dato rilievo dirimente ad un fatto – l'acquisto di un diverso immobile - di per sé estraneo alla fattispecie sottoposta a giudizio - concernente l'illecita condotta dell'alienante - con un'inammissibile sovrapposizione e prevalenza del giudizio economico su quello giuridico, avendo il giudice operato una sorta di compensatio lucri cum damno che non solo appare del tutto disancorata dai presupposti di legge, ma è altresì avulsa rispetto al giudizio di illiceità del comportamento del convenuto che era chiamato ad espletare.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2012 numero 23199 (17/12/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti