Cass. civile, sez. II del 2012 numero 17216 (09/10/2012)



L’art. 1108 c.c., il quale richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, è applicabile anche alla comunione ereditaria, in quanto espressione di una regola generale pertinente ad ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell’art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.

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