Cass. civile, sez. II del 2011 numero 6486 (22/03/2011)




Contro gli atti pubblici di donazione e costituzione di un fondo patrimoniale compiuti da un soggetto a ridosso della sentenza che dichiara l’esistenza del suo debito nei confronti di un altro, risulta fondatamente esperibile l’azione revocatoria del creditore di fronte all’evidente tentativo di non adempiere all’obbligazione di pagamento, non essendo necessario, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma contenuta nell’art. 2901 c.c., l’intenzione di nuocere alle ragioni del creditore nel caso in cui l’atto dispositivo del debitore sia successivo al credito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2011 numero 6486 (22/03/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti