Cass. civile, sez. II del 2011 numero 28681 (23/12/2011)




Sono semplicemente annullabili le delibere condominiali affette da errore nella ripartizione delle spese, mentre sono nulle solo le delibere con le quali l’assemblea operi una ripartizione delle spese deliberatamente non conforme alla legge.

Laddove nella delibera condominiale relativa al riparto delle spese non sia contenuta alcuna deroga espressa alle tabelle millesimali né risulta esplicitata la volontà dei condomini di derogarvi definitivamente per gli anni a venire, detta deliberazione risulta semplicemente annullabile e non radicalmente nulla. Pertanto avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di cui all’art. 1137c.c., non potendo, invece, l’invalidità essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

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